ROMA – Diventa sempre più intenso e acceso il dibattito sul disegno di legge, anzi i disegni di legge, in materia di manipolazione mentale. Il 1496 proposto dalla Lega e l’1515 di Fratelli d’Italia sono in esame in commissione giustizia. L’Associazione Nazionale Magistrati, con un parere approvato all’unanimità, a novembre aveva espresso forti perplessità rispetto all’impianto dei ddl, in particolare sulla vaghezza delle definizioni normative e le difficoltà applicative per i magistrati chiamati a valutare condotte basate su elementi psicologici e soggettivi e il possibile impatto su diritti costituzionali come la libertà di pensiero, di associazione e di espressione. Di nuovo, questo il grande pericolo, nelle aule di giustizia diventerebbe cruciale più la psicologia che l’analisi dei fatti. Il rischio è che rientri dalla finestra ciò che è uscito dalla porta ovvero il famoso reato di plagio: l’articolo 603 del Codice Penale che venne bocciato dalla Corte Costituzionale nel 1981 (con la sentenza 96) poichè appunto costituzionalmente illegittimo per contrasto con il principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale. La norma, ritenuta imprecisa, rendeva impossibile definire con oggettività il reato. Fu in nome di questo reato che un intellettuale come Aldo Braibanti, accusato di aver plagiato il giovane Giovanni, il suo compagno, fu condannato a 9 anni di prigione che divennero 4 in appello, confermati dalla Cassazione.
Il centro studi LIREC, che si occupa di minoranze religiose e difesa delle libertà di culto, finora non audito in commissione che lancia un appello affinchè questo avvenga, ha espresso in un comunicato stampa e in una recente intervista su www.showlandnews.it un parere a firma della direttrice scientifica e psicologa delle religioni, Raffaella Di Marzio. Al centro delle criticità espresse da Lirec c’è sempre la mancanza di definizioni chiare e di criteri oggettivi e come questo possa incidere sulla certezza del diritto e sulle libertà individuali, aprendo scenari di forte complessità applicativa con il rischio che qualsiasi posizione ‘di minoranza’ o diversa sia classificata come ‘manipolazione mentale’ portando a una progressiva compressione della libera scelta e dell’audoterminazione. “Introdurre un reato così indeterminato sarebbe problematico, perché la manipolazione fa parte della quotidianità di ciascuno di noi. Se fosse inserito così com’è pensato, sarebbe, come si disse in passato, una mina vagante: una norma che potrebbe essere applicata indiscriminatamente e colpire chiunque”, la posizione espressa da Di Marzio. “Il principale rischio giuridico che questi due disegni di legge presentano, come evidenziato anche dai magistrati, è l’eccessiva indeterminatezza. Le norme, infatti, non precisano quali siano le caratteristiche del reato che si intende punire. E poi chi le sostiene non ha letto la sentenza della Corte Costituzionale”, puntualizza Di Marzio.
“Ogni reato deve poter essere accertato in modo certo, affinché vi sia certezza della pena oppure certezza dell’innocenza. Quando un reato è talmente indeterminato da dipendere esclusivamente dalla valutazione soggettiva del giudice, ci si trova di fronte a una fattispecie incostituzionale, che non può essere inserita nel nostro codice penale. Per questo motivo, una norma di questo tipo- ricorda sempre nel corso dell’intervista a Showlandnews- è stata già dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale nel 1981. Il comunicato dell’Associazione Nazionale dei Magistrati, con linguaggio tecnico e giuridico, conferma ciò che il Centro Studi Lirec sostiene da sempre. Negli ultimi vent’anni, ogni volta che si è tentato di reintrodurre questo reato, abbiamo sollevato le stesse criticità e messo in guardia sul pericolo di una legge di questo tipo”. E veniamo al punto per cui questo tema della manipolazione mentale viene ogni tanto tirato in ballo: l’allarme sette. Un allarme che da anni ripete il Lirec non è suffragato da numeri e statistiche.
“Nei processi che coinvolgono presunte sette- risponde Di Marzio a Showlandnews- il concetto di manipolazione viene spesso citato nelle sentenze, ma i giudici aggiungono sempre che non vi è alcun riscontro concreto. La maggior parte di questi procedimenti si conclude con assoluzioni o con condanne per reati non collegati né alle sette né alla manipolazione mentale. Il concetto di manipolazione mentale non ha una definizione assoluta che possa essere utilizzata per accusare qualcuno, perché la manipolazione non è altro che un atteggiamento o una modalità di comportamento utilizzata da tutti: ciascuno di noi la esercita in determinati contesti e la subisce in altri. Se pensiamo alla pubblicità, ai social network, all’intelligenza artificiale, o alle relazioni familiari e interpersonali, risulta evidente che la manipolazione è presente quotidianamente. Per questo motivo non può diventare un reato in sé”. In alcuni contesti che i media hanno narrato come ‘sette’, la cui stessa definizione è opaca come ha sempre sostenuto Lirec, c’erano dei reati molto chiari: dall’abuso, alla violenza, alla circonvenzione di incapace, per cui procedere e che il processo penale ha ovviamente potuto indagare e trattare.”Le alternative legislative per proteggere le persone, senza intaccare le libertà fondamentali, sono già previste dai magistrati, non c’è bisogno di introdurne altre, perché sarebbe superfluo”, e pericoloso per la libertà di tutti. Vale la pena ricordare che il tema della ‘manipolazione mentale’, attraverso periti di tribunale che sostengono ancora la teoria, smentita in tutte le sedi scientifiche, della sindrome dell’alienazione parentale e simili, ha portato a delle significative distorsioni di alcuni procedimenti nell’alveo del diritto di famiglia che oggi le stesse Istituzioni stanno riconsiderando anche alla luce di forti denunce mediatiche sui diritti negati dei minori proprio in nome di una teoria che ricalca il modello della manipolazione mentale, nel caso specifico di un genitore verso un figlio.
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